Le pubbliche amministrazioni sono tenute per legge a stabilire e pubblicare sul proprio sito istituzionale, il termine per la conclusione di ogni singolo procedimento amministrativo.
Ogni procedimento deve infatti essere concluso entro un termine ben preciso, indicato all'interno di ogni guida al procedimento pubblicata sullo sportello telematico.
In base alla normativa vigente, il procedimento decorre dalla data di presentazione della pratica oppure dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento.
Se un ufficio è in ritardo o inadempiente, qualsiasi cittadino può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo ("funzionario anti-ritardo") affinché sostituisca l'ufficio inadempiente concluda il procedimento. Il funzionario deve concludere il procedimento entro la metà dei giorni che erano originariamente previsti.
La figura del "funzionario anti-ritardo" è prevista dall'articolo 2 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Chi può rivolgersi al "funzionario anti-ritardo"
Ricorrere al "funzionario anti-ritardo" è un diritto di tutti i cittadini. Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può fare domanda per attivare il "funzionario anti-ritardo".
Come fare per presentare la domanda?
La domanda, indirizzata al "funzionario anti-ritardo", deve essere presentata all'ente inviando una richiesta formale:
- - all'indirizzo PEC istituzionale dell'ente
- - tramite posta tradizionale
- - consegnandola direttamente all'ufficio protocollo.
Quali sono i nuovi tempi previsti per la conclusione del procedimento?
Se si verifica un ritardo nell'adozione del provvedimento finale, le pubbliche amministrazioni e gli esercenti di servizi pubblici sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto, causato dalla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Se ci sono controversie il cittadino può fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
In via sperimentale, e solo per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, è stato introdotto il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo. L'indennizzo è previsto solo per i procedimenti amministrativi avviati da istanza di parte che non vengono conclusi entro il termine previsto dalla dalla normativa vigente. É tenuta a versare l'indennizzo la pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
L'indennizzo da ritardo da corrispondere all'interessato è pari a 30 € per ogni giorno di ritardo (con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento) e non può essere superiore a 2.000 €.
Per ottenere l'indennizzo il richiedente deve, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, attivare il titolare del potere sostitutivo.
Per i procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, il richiedente deve presentare apposita domanda all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.
Se il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento o non liquida l'indennizzo maturato fino a quella data, il cittadino interessato può proporre ricorso avverso al silenzio dinanzi al giudice amministrativo (TAR) insieme alla domanda per ottenere l'indennizzo.